
La Mozzarella di Bufala
è un
formaggio a pasta filata, molle, crudo con un particolare bouquet, ottenuto
esclusivamente con latte intero di Bufala, da consumarsi subito o entro 2-3
giorni.
Viene prodotta nelle regioni meridionali della Campania, Puglia, Lazio. E' un
formaggio reso a denominazione di origine e lo contraddistingue l’apposito
contrassegno con su scritto "Mozzarella di
bufala campana".
Di forma tonda di varia grandezza, può essere affumicata ed il suo peso varia da
20 g. a 800 g., in relazione alla forma. All’esterno si presenta di colore
bianco porcellanato, crosta sottilissima di circa un millimetro con superficie
liscia, mai viscida né scagliata. All’interno una pasta a foglie sottili,
leggermente elastica nelle prime otto-dieci ore dopo la produzione ed il
confezionamento, successivamente tende a divenire più fondente; al taglio
presenta una lieve scolatura sierosa biancastra dal profumo di fermenti lattici.
Sapore: caratteristico e delicato.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 52%.
Umidità massima: 65%.
Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio "Mozzarella di bufala campana"
Art.1
E' riconosciuta la denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" al
formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti
fissati agli artt. 3 e 4.
Art. 2
La zona di provenienza del latte di trasformazione e di elaborazione del
formaggio "Mozzarella di bufala campana" comprende il territorio amministrativo
di seguito specificato: Regione Campania, Provincia di Benevento: comuni di
Limatola, Dugenta, Amorosi. Provincia di Caserta: l'intero territorio. Provincia
di Napoli: comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Qualiano.
Provincia di Salerno: l'intero territorio. Regione Lazio, Provincia di Frosinone:
comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi,
Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.
Provincia di Latina: comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza,
Minturno, Monte S. Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca
dei Volsci, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga,
Terracina, Aprilia. Provincia di Roma: comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia,
Roma, Monterotondo.
Art. 3
La "Mozzarella di bufala campana" è prodotta esclusivamente con latte di bufala
intero, proveniente da bufale allevate nella zona di cui all'art. 2 e ottenuta
nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo
tecnologico, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:
A) Gli allevamenti bufalini dai quali deriva il latte devono essere strutturati
secondo gli usi locali con animali originari della zona di razza mediterranea,
che devono risultare iscritti all'apposita anagrafe.
B) II latte deve essere consegnato al caseificio entro la sedicesima ora dalla
mungitura, possedere titolo in grasso minimo del 7% e essere opportunamente
filtrato e riscaldato ad una temperatura variante da 33°C a 36°C.
C) La coagulazione è ottenuta con l'uso esclusivo di fermenti lattici naturali
derivanti da precedenti lavorazioni di latte di bufala avvenuta nella stessa
zona di produzione. La rottura della cagliata viene proseguita fino ad ottenere
granuli della grandezza di una noce. La maturazione della cagliata avviene sotto
siero per un tempo variabile in relazione alla carica di microrganismi presenti
nei fermenti aggiunti, ma oscillante intorno alle 5 ore dalla immissione del
caglio. AI termine della maturazione la cagliata viene ridotta a strisce poste
in appositi recipienti dove, con l'aggiunta di acqua a 95°C, viene filata e poi
mozzata, onde assicurare ai singoli pezzi ottenuti la forma e le dimensioni
previste. Questi vengono prima posti in acqua fredda per pochi minuti e poi in
salamoia per la fase di salatura cui segue il confezionamento. II prodotto può
essere affumicato solo con procedimenti naturali e tradizionali: in tal caso la
denominazione di origine deve essere seguita dalla dicitura "affumicata".
D) Forma: oltre alla forma tondeggiante, sono ammesse altre forme tipiche della
zona di produzione quali bocconcini, trecce, perline, ciliegini, nodini.
E) Peso variabile da 20 g a 800 g, in relazione alla forma.
F) Aspetto esterno: colore bianco porcellanato, crosta sottilissima di circa un
millimetro con superficie liscia, mai viscida né scagliata.
G) Pasta: struttura a foglie sottili, leggermente elastica nelle prime
otto-dieci ore dopo la produzione ed il confezionamento, successivamente
tendenza a divenire più fondente: priva di difetti quali occhiature, provocati
da fermentazioni gassose o anomale; assenza di conservanti, inibenti e
coloranti; al taglio presenza di scolatura in forma di lieve sierosità
biancastra, grassa, dal profumo di fermenti lattici.
H) Sapore: caratteristico e delicato.
I) Grasso sulla sostanza secca: minimo 52%.
L) Umidità massima: 65%.
Art. 4
II formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana", deve
recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale
risultino individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione
con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza
alle specifiche prescrizioni normative. La "Mozzarella di bufala campana"
prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera in
limitati paddock all'aperto, nell'ambito e con tecniche tipiche della Piana del
Sele, può usare nella sua designazione e presentazione la qualificazione "Piana
del Sele". La "Mozzarella di bufala campana" prodotta con latte, proveniente da
bufale allevate a stabulazione semilibera con ricorso al pascolamento,
nell'ambito e con tecniche tipiche del casertano, può usare nella sua
designazione e presentazione la qualificazione Piana del Volturno o "Aversana".
La "Mozzarella di bufala campana" prodotta con latte proveniente da bufale
allevate a stabulazione semilibera, in limitati paddock all'aperto e con ricorso
al pascolamento nell'ambito e con tecniche tipiche del basso Lazio, può usare
nella sua designazione e presentazione la qualificazione "Pontina".
Art. 5
E' abrogato il D.P.R. 28.9.79