COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Indice articoli

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa

Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni

Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Parametri

Art. 7 Locali ed aree tassabili

Art. 8 Locali ed aree non tassabili

Art. 9 Computo delle superfici

Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso

Art. 11 Agevolazioni e riduzioni

Art. 12 Classificazione dei locali ed aree

Art. 13 Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14 Denunce

Art. 15 Accertamento e controllo

Art. 16 Accertamento con adesione del contribuente

Art. 17 Riscossione

Art. 18 Rimborsi

Art. 19 Sanzioni

Art. 20 Autotutela

Art. 21 Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Disposizioni transitorie

Art. 23 Abrogazioni

Art. 24 Norme di rinvio

Allegato N.1 Determinazione delle Tariffe

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 01.01.1995 è istituita nel Comune di Cisterna di Latina, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, così come evidenziato nella toponomastica allegata.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili, pericolosi.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per le distanze fino a 400 metri;

- in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 401 metri e fino a oltre;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quando stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta il relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, talora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione della superficie tassabile:

- esercenti attività di installazione, montaggio, riparazione e manutenzione di autoveicolie motoveicoli; esercenti attività di lavorazione del legno, del vetro, di materiali ferrosi, del marmo e di altre pietre affini: riduzione 50% limitatamente ai locali ove viene svolto il processo produttivo e la condizione che il contribuente sia regolarmente iscritto all’albo degli artigiani e dimostri di smaltire i rifiuti classificati speciali con ditte autorizzate;

- studi dentistici: riduzione del 50%;

- lavanderie: riduzione del 25%;

- tipografie artigiane: riduzione del 50%;

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, è obbligato a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, elenco dei detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 9 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Allegato n. 1: Determinazione delle tariffe

Art. 7

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani(uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n: 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per le attività sportive per le parti riservate ai solo praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le riduzioni delle superfici tassabili di cui all.art. 3 del presente regolamento sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;

b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali in zona regolarmente servita;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11

Agevolazioni e riduzioni

Oltre alle riduzioni di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un prettamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 25 %.

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con l'abbattimento del 25%.

c) riduzione della tassa ad un decimo per le scuole pubbliche (tariffa 14) in considerazione al fatto che i bilanci delle suddette scuole non hanno capacità finanziaria per assolvere al pagamento della tassa così come riportata all'art.12 del presente regolamento.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo ad a usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di finanziamento;

c) le abitazione di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale minima dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le riduzioni e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutarne l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs . 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle categorie di cui alla seguente tabella secondo il loro uso e destinazione

Cat

Descrizione del tributo

Tariffa intera

Tariffa al 40%

Tariffa al 30%

1

Abitazioni civili e rurali

2.904

1.162

871

2

Abitazioni: aree accessorie coperte (garage, magazzini, cantine e soffitte)

1.452

581

436

3

Aree Scoperte accessorie o pertinenziali (Tariffa ridotta al 25%)

726

290

218

4

Attività terziarie e direzionali uffici privati e pubblici, istituti di credito

7.659

3.064

2.298

5

Attività di produzioni artigianali ed industriali - attività artigianali di servizio

7.299

2.920

2.190

6

Depositi di stoccaggio merci autonomi ed associati ad attività artigianali ed industriali

3.650

1.460

1.095

7

Aree scoperte operative attività commerciali e simili attività artigianali ed industriali

2.545

1.018

763

8

Attività di commercio al dettaglio alimentari e deperibili

5.944

2.378

1.783

9

Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili

5.201

2.080

1.560

10

Attività commerciali di bassa produzione di rifiuti - mostre - autosaloni - autorimesse

2.165

866

649

11

Alberghi - pubblici esercizi - ristoranti

11.353

4.541

3.406

12

Pensioni collegi casa di vacanza e convivenza

4.332

1.733

1.300

13

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado , attività di istituzioni culturali politiche e religiose

130

52

39

14

Scuole private di ogni ordine e grado

1.299

520

390

15

Musei Archivi biblioteche sale teatrali

359

144

108

16

Circoli sportivi e ricreativi campeggi parchi giuochi parchi divertimenti

1.299

520

390

17

Sale giuochi palestre

2.597

1.039

779

18

Distributori di carburanti e parcheggi

3.898

1.559

1.169

19

Associazioni Culturali Sportive e simili

359

144

108

20

Mobilifici

2.600

1.040

780

Art. 13

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Cisterna di Latina la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall' art. 50 del D. Legs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni o riduzioni:

a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e il nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo famigliare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione, nonché la professione e il datore di lavoro;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 16

Accertamento con adesione del contribuente

  1. L'accertamento delle tassa smaltimento rifiuti solidi urbani può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.
  2. Il Funzionario Responsabile della tassa, prima di emettere avviso di accertamento di cui al precedente articolo, può inviare al contribuente un invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per procedere ad accertamento con adesione. La richiesta di esibire atti e documenti e l’invio del questionario di cui al precedente articolo costituiscono anche invito per l’accertamento con adesione. Trascorsi i termini di comparizione il Funzionario Responsabile della tassa disporrà la notifica dell’avviso di accertamento.
  3. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento puo' formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
  4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma l'ufficio Tributi formula al contribuente l'invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
  5. A seguito dell'istanza del contribuente il termine per l'impugnazione di cui al comma 1 dell' art 21 del D.lgs. del 31.12.1992 n.546 è sospeso per un periodo di novanta giorni; durante il periodo della sospensione dei termini è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate, che è effettuata, qualora non siano intervenuti altri fatti o provvedimenti sospensivi, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia all'istanza.
  6. Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono verbalizzate in apposito processo verbale anche se la procedura si conclude con esito negativo. Se viene raggiunto accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile della tassa o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggiore tassa, addizionali, sanzioni e delle altre somme dovute a seguito della definizione.
  7. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
  8. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare un maggior imposta , non inferiore a lire 500.000.
  9. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
  10. Le somme sono riscosse a mezzo ruolo secondo le disposizioni di cui all’art.17.

Art. 17

Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all’art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 18

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4. del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 19

Sanzioni

Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471 – 472 – 473.

Art. 20

Autotutela

  1. Il potere di annullamento compete al Funzionario Responsabile della tassa rifiuti solidi urbani ovvero in via sostitutiva ad un suo delegato.
  2. L'ufficio Tributi può procedere, in tutto o in parte all'annullamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

  1. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
  2. Necessita il preventivo parere favorevole della Giunta Municipale qualora si debba procedere ad annullamenti in massa di atti recanti identico vizio di illegittimità che comportano rilevanti effetti finanziari.
  3. Dell'eventuale annullamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.
  4. La Giunta municipale, valutata la esiguità della pretesa tributaria in rapporto ai costi connessi all’attività amministrativa di accertamento, su proposta del Funzionario Responsabile della tassa, dispone la non prosecuzione dell’attività accertatrice.

 

Art. 21

Contenzioso

Il ricorso contro l'avviso di accertamento deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli articoli di altre leggi vigenti.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

Art. 23

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 24

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.