Il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili, secondo quanto
stabilito dall'art.1 del D.Lgs. n.504 del 30 dicembre 1992, è il possesso di
fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti interamente o
prevalentemente nel territorio comunale, compresi quelli strumentali o alla
cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
La definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli è
contenuta nell'art.2 del d.lgs.n.504 del 30 dicembre 1992. A tale fine non
rileva il terreno destinato esclusivamente a servizio del fabbricato la cui
produzione soddisfa prevalentemente le esigenze dei componenti il nucleo
familiare.
L'applicazione della disposizione di cui al citato art.2, comma 1,
lett.b), secondo periodo, concernente la presunzione di area non fabbricabile
ai fini della presente imposta, è subordinata alla ulteriore condizione che il
soggetto passivo, unitamente al proprio nucleo familiare, si dedichi
direttamente ed abitualmente all'attività ivi indicata e che il lavoro
effettivamente svolto da se e dal proprio nucleo familiare non sia inferiore
ad un terzo delle giornate agrarie occorrenti per la normale conduzione del
fondo.
Art.2
Soggetti Passivi
- I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono quelli
individuati dalle norme di cui all'art.3 del d.lgs.n.504 del 30 dicembre 1992,
come sostituito dall'art.58, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.446.del 15 dicembre
1997.
- Gli immobili di proprietà del Comune ovvero gli immobili sui quali il
Comune vanta un diritto reale di usufrutto, di uso, di enfiteusi o di
superficie, siti nel proprio territorio comunale, non costituiscono
presupposto d'imposta.
Art.3
Base imponibile
- Per la determinazione delle basi imponibili si applicano le disposizioni
contenute nell'art.5 del d.lgs.n.504 del 30 dicembre 1992, come integrate
dall'art.58, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997.
- Per le aree fabbricabili, tuttavia, non si procede ad accertamento se il
soggetto passivo versa il tributo in misura non inferiore a quello determinato
sulla base dei valori stabiliti, ogni due anni, per zone omogenee, con
delibera consiliare su proposta della giunta comunale corredata da relazione
tecnica estimativa che tenga conto dei criteri indicati nel comma 5 dell' art.
5 del D.Lgs. n.504 del 30 dicembre 1992.
Art.4
Base imponibile: Riduzioni
- La base imponibile determinata ai sensi del precedente art. 3 è ridotta
del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili
ovvero fatiscenti e di fatto non utilizzabili, limitatamente
al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini
della applicazione di detta riduzione il contribuente deve presentare entro la
scadenza per il versamento della prima rata di acconto apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente ed in particolare attestante l’assenza di
allacciamento a tutte le reti dei servizi pubblici, delle condutture
elettriche, acqua e gas.
- Si intende fatiscente l'immobile quando esso non è concretamente
utilizzabile neppure attraverso interventi edilizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
- Ai fini della determinazione della base imponibile dei terreni agricoli
posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli che esplicano tale attività a titolo principale rileva la parte di
valore eccedente lire cinquanta milioni. Si considerano coltivatori diretti o
coltivatori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli
appositi elenchi comunali previsti dall’art.11 dalla legge 9 gennaio 1963 n.9
e soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità,
vecchia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a
decorrere dal primo giorno del mese successivo.
Art.5
Aliquote
- L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella
misura stabilita nei seguenti commi.
- L'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 6,5 per mille
- L' aliquota ordinaria è ridotta:
- al 5,75 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del contribuente con espressa esclusione delle relative pertinenze;
- al 5,75 per mille per l’unità immobiliare appartenente a cooperativa
edilizia a proprietà indivisa , adibita ad abitazione principale del socio
assegnatario residente nel comune;
- al 5 per mille per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od
usufrutto adibita ad abitazione principale di nucleo familiare con persone in
condizioni di handicap gravi e di non autosufficienza individuati ai sensi
dell’Art.3 c.3 della L.104/92, accertati ed attestati dalla azienda USL LATINA
ai sensi dell’Art.4 della stessa Legge.
- la aliquota di cui ai punti 3.a) e 3.b) e 3.c) è ridotta nella misura
dello 0,25 per mille per ciascun figlio oltre il secondo appartenente al
nucleo familiare del soggetto passivo nell’anno di riferimento del tributo a
condizione che il reddito complessivo, percepito da parte dello stesso nucleo
familiare l’anno precedente a quello di imposizione, non superi Lit.
50.000.000 (cinquantamilioni).
- I soggetti passivi che usufruiscono delle riduzioni di aliquota di cui ai
punti 3.c) e 3.d) sono tenuti a presentare apposita dichiarazione sostitutiva
ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15 entro il termine massimo del
versamento della prima rata di acconto dell’imposta.
- Con delibera del Consiglio comunale, da adottarsi obbligatoriamente ogni
anno entro la data di approvazione del bilancio e da pubblicare in estratto
sulla Gazzetta Ufficiale, sono fissate o eventualmente variate, per gli anni
successivi, nei limiti consentiti dalla legge , le misure delle aliquote,
detrazioni e riduzioni .
- Qualora la delibera non venisse adottata entro il suddetto termine,
vengono confermate le misure prefissate per l’anno precedente.
Art.6
Detrazioni d'imposta
- Dall’imposta determinata ai sensi dei precedenti articoli si detraggono :
- £.200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
contribuente;
- £.200.000 per l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a
proprietà indivisa , adibita ad abitazione principale del socio assegnatario
residente nel comune;
- Con delibera del Consiglio comunale di cui al comma 4 dello articolo 5 può
essere variato l’ammontare delle detrazioni di cui ai commi precedenti.
- Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli a titolo principale , purché da quest’ ultimi direttamente condotti,
oltre la deduzione dalla base imponibile di cui all’art.4, comma 3, si
applicano le seguenti riduzioni d’imposta:
- il 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte eccedente i 50 milioni
di lire e fino a 120 milioni di lire;
- il 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte eccedente i 120 milioni
di lire e fino a 200 milioni di lire;
- il 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte eccedente i 200 milioni
di lire e fino a 250 milioni di lire.
- Ai fini del calcolo della precedente riduzione si assume il valore
complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati in
diversi comuni del territorio nazionale. L’importo della detrazione e quello
sui quali si applicano le riduzioni, sono ripartiti proporzionalmente ai
valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell’anno durante il
quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso.
Art.7
Esenzioni
- Sono esenti dall’imposta:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai
Comuni , dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti , dalle aziende
unità sanitarie locali , dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui
all’art.41 della legge 23 dicembre 1978 n.833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura se destinati esclusivamente a compiti
istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da
E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’ art.5-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e successive
modificazioni;
- i fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del
culto delle confessioni religiose professate in conformità alle disposizioni
di cui agli artt. 8 e 19 della Costituzione italiana;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art.13, 14,15 e
16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e rese esecutivo
con legge 27 maggio 1929,n.810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri o alle organizzazioni
internazionali per i quali e prevista l’esenzione dell’imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
- g)i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati
recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla
legge 5 febbraio 1992,n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle predette attività;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977,n.984;
- gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso od altro
diritto reale dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett.c) del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, direttamente
utilizzati da detti soggetti e destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all’art.16 ,
lett.a) , della legge 20 maggio 1985,n.222.
- gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso od altro
diritto reale e direttamente utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di
utilità sociali – Onlus
Art.8
Dichiarazioni
- I soggetti passivi comunicano all'Ufficio tributi del Comune il possesso
degli immobili di cui al comma 1 dell'art.1, ubicati nel territorio comunale,
con esclusione di quelli esenti di cui all’art. 7, entro il termine di
sessanta giorni dalla data dell'acquisto del diritto di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi e superficie. In ipotesi di acquisto per mortis
causa il predetto termine è di sei mesi dalla data del decesso.
- Si considera comunque presentata la dichiarazione pervenuta non oltre il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in
cui il possesso ha avuto inizio o fine.
- La comunicazione deve essere effettuata mediante presentazione di
dichiarazione di variazione dati I.C.I. su modulo predisposto da ritirarsi
presso l'Ufficio tributi del Comune;
- La dichiarazione debitamente sottoscritta dagli interessati o da loro
rappresentanti legali, deve essere consegnata direttamente al Comune il quale
rilascerà apposita ricevuta. La comunicazione può anche essere spedita in
busta, a mezzo raccomandata postale intestata all’Ufficio Tributi, riportando
sulla busta stessa la dicitura "comunicazione ICI" e si considera avvenuta
alla data di spedizione.
- La dichiarazione deve contenere i dati identificativi del soggetto
passivo, ivi compreso il codice fiscale, nonché la data dell' acquisto dell’
immobile con gli estremi catastali ed eventuali altri dati richiesti nel
modello di comunicazione ai fini della formazione dell’anagrafe; essa è valida
anche per gli anni successivi salvo variazioni concernenti il possesso degli
immobili sopracitati da comunicarsi all'Ufficio tributi del Comune, a cura dei
soggetti interessati sempre nel termine di 60 giorni dalla data in cui è
intervenuta la variazione stessa.
Art.9
Versamento dell’Imposta
- L'imposta autoliquidata ai sensi degli articoli precedenti è versata in
due rate semestrali di cui la prima scadente il 30 giugno e la seconda
scadente il 20 dicembre. Su istanza del contribuente l’Ente può concedere la
rateizzazione delle somme dovute qualora l’importo della prima rata semestrale
superi Lit. 500.000 e sussistano obiettive e documentate condizioni di
grave disagio economico del contribuente. L'importo complessivo del
tributo annuo deve essere comunque versato entro il 31 dicembre. Sugli importi
rateizzati di cui ai periodi precedenti si applica l'interesse al saggio
legale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla
data del pagamento.
- I versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri
estinguono l'intera obbligazione tributaria.
- I versamenti possono essere eseguiti mediante versamento su apposito conto
corrente postale intestato alla tesoreria del comune.
- Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato italiano
possono effettuare il versamento dell’imposta in unica soluzione entro la
scadenza della rata di dicembre con una maggiorazione corrispondente alla
applicazione del saggio degli interessi legali.
- Per gli immobili compresi nel fallimento o liquidazione coatta
amministrativa le imposte maturate nel corso della procedura sono prelevate
complessivamente sul prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile .
- Non si fa luogo a versamento quando l’imposta non supera le lire
quattromila.
Art.10
Accertamento e Controllo
1. Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è sorta l'obbligazione tributaria se accerta la mancata
comunicazione, ovvero una indebita deduzione , riduzione o detrazione, notifica
anche a mezzo posta lettera raccomandata con avviso di ricevimento, motivato
avviso con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, nonché
della correlata sanzione amministrativa ed interessi.
2. In ipotesi di omesso o insufficiente versamento, il comune,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento
doveva essere eseguito, notifica avviso di liquidazione contenente l'importo
delle somme da versare, i relativi interessi, la correlata sanzione
amministrativa e l’addebito delle spese di notifica.
3. In caso di versamento autoliquidato in base a rendita
presunta, il Comune in fase di verifica provvede, sulla base della rendita
definitiva attribuita dall’Ufficio Tecnico Erariale, alla liquidazione
dell’imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi
moratori del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto ovvero dispone il rimborso
delle somme versate in eccedenza maggiorate degli interessi computati al saggio
legale. Il soggetto passivo, obbligato all'autoliquidazione dell'imposta,
all'atto dell'attribuzione della rendita definitiva, dovrà integrare i
versamenti eseguiti in precedenza versando le somme integrative, maggiorate
degli interessi legali, in unica soluzione alla scadenza del primo versamento
utile in corso, in difetto si procederà secondo quanto stabilito al precedente
periodo.
Se la rendita attribuita e notificata ai sensi di legge supera
del 30 per cento quella dichiarata la maggiore imposta dovuta è incrementata del
20 per cento a titolo di sanzione.
4. La giunta comunale entro la scadenza per la approvazione del
bilancio di previsione può fissare i criteri selettivi ai fini formazione delle
liste di controllo dei soggetti passivi del tributo.
5. Il Comune per l'attività accertatrice può:
- invitare i contribuenti interessati a esibire atti e documenti
interessanti ai fini dell'accertamento;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifiche
riguardanti l'accertamento;
- richiedere ad altri enti pubblici o privati informazioni e documenti
ritenuti utili;
- collegarsi con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle
finanze ed altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
6. La polizia municipale e gli altri uffici comunali collaborano con
l'ufficio tributi nell'attività accertatrice inviando allo stesso tutte le
notizie utili, in loro possesso, relative al verificarsi del presupposto
d'imposta.
7. Con delibera della giunta comunale è nominato un Funzionario
Responsabile I.C.I. cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ivi compresa quella di
emanare gli avvisi di accertamento e di liquidazione, di effettuare sgravi e
rimborsi, nonchè di sottoscrivere accertamenti con adesione del contribuente ed
annullare o revocare , in tutto od in parte, in via di autotutela, gli atti
illegittimi nei limiti di cui al successivo art. 15.
Art.11
Accertamento con Adesione del Contribuente
1. L'accertamento delle imposte comunale sugli immobili puo'
essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni
seguenti.
2. Il Funzionario Responsabile I.C.I. , prima di emettere
avviso di accertamento di cui al comma 1 del precedente articolo 10, può inviare
al contribuente un invito a comparire indicando il giorno e il luogo della
comparizione per procedere ad accertamento con adesione. La richiesta di esibire
atti e documenti e l’invio del questionario di cui al comma 5 del precedente
articolo 10 costituiscono anche invito per l’accertamento con adesione.
Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente il Funzionario
Responsabile I.C.I. disporrà la notifica dell’avviso di accertamento.
3. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato
avviso di accertamento puo' formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto
innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di
accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al
precedente comma l'ufficio I.C.I. formula al contribuente l'invito a comparire
indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento
con adesione.
5. A seguito dell'istanza del contribuente il termine per
l'impugnazione di cui al comma 1 dell' art 21 del D.lgs. del 31.12.1992 n.546 è
sospeso per un periodo di novanta giorni; durante il periodo della sospensione
dei termini è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate, che è
effettuata, qualora non siano intervenuti altri fatti o provvedimenti
sospensivi, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia
all'istanza.
6.Le attività svolte durante la procedura di accertamento con
adesione sono verbalizzate in apposito processo verbale anche se la procedura si
conclude con esito negativo. Se viene raggiunto accertamento con adesione, esso
è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal
contribuente e dal Funzionario Responsabile I.C.I. o da un suo delegato..
Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si
fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme dovute a seguito della definizione.
7. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non
e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
8. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione
accertatrice entro i termini previsti dal precedente art.5 comma1, se
sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile
accertare un maggior imposta , non inferiore a lire 500.000.
9. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun
tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo
previsto dalla legge.
10. Il versamento delle somme dovute per effetto
dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione
del verbale di adesione di cui al comma 5, con le modalità previste dall' art.
12.
11. Entro dieci giorni dal versamento il contribuente fa
pervenire all'ufficio tributi del comune la quietanza dell'avvenuto
pagamento.
12.Le somme non versate sono riscosse coattivamente a mezzo
ruolo secondo le disposizioni del seguente art.12.
Art. 12
Versamenti di Imposta su Avvisi di Liquidazione ed
Accertamento
- Le somme indicate negli avvisi di liquidazione ed accertamento dovranno
essere versate entro 90 giorni dalla data di notifica.
- Su istanza del contribuente, se la somma complessivamente dovuta risulta
di importo superiore a Lit. 500.000 (cinquecentomila) e sussistano documentate
condizioni di grave disagio economico del contribuente, il Funzionario
Responsabile I.C.I. può concedere una dilazione nel pagamento fino ad un
massimo di n. 12 mesi successivi alla scadenza imputando a carico del
contribuente una maggiorazione del 2,5 per cento calcolata sull’importo
dovuto.
Art. 13
Riscossione Coattiva
1. Le somme e le sanzioni indicate negli avvisi di liquidazione ed
accertamento non versate nel termine di 90 giorni dalla notifica dei predetti
atti o non versate nei precisi termini della dilazione di cui al comma 2 del
precedente articolo, sono riscosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di
cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni.
2. Il Funzionario Responsabile I.C.I. appone il visto di
esecutività sui ruoli per la riscossione del tributo che debbono essere formati
e resi esecutivi non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in
cui l'avviso di liquidazione o di accertamento sono stati notificati al
contribuente, ovvero in ipotesi di sospensione della riscossione, non oltre il
31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza della
sospensione.
Art.14
Rimborsi
1. Il rimborso dell’imposta versata e non dovuta può essere
richiesto entro il termine di cinque anni dalla data del versamento ovvero dal
momento in cui è sorto il diritto al rimborso.
2.L’imposta pagata per aree divenute inedificabili è
rimborsabile per l’intero periodo d’imposta in cui si e verificata detta
inedificabilità a condizione che sia intervenuta l’approvazione da parte
dell’organo regionale competente.
3.Sulle somme rimborsabili sono dovuti gli interessi nella
misura del saggio legale.
4. Non verranno rimborsate somme inferiori a Lit.
20.000
Art. 15
Sanzioni
1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente
regolamento si applicano le norme di cui ai DD.LL.gs. n.471 del 18 dicembre
1997, n.472 del 18 dicembre 1997 e n.473 del 18 dicembre 1997.
Art.16
Autotutela
- Il potere di annullamento compete al Funzionario Responsabile I.C.I.
ovvero in via sostitutiva ad un suo delegato.
- L'ufficio I.C.I. può procedere, in tutto o in parte all'annullamento,
senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso
di mancata impugnazione , nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o
dell'imposizione, quali tra l'altro:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di
decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi
agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio .
- Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta
sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
- Necessita il preventivo parere favorevole della Giunta Municipale qualora
si debba procedere ad annullamenti in massa di atti recanti identico vizio di
illegittimità che comportano rilevanti effetti finanziari.
- Dell'eventuale annullamento, è data comunicazione al contribuente,
all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il
relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via
sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.
- La Giunta municipale, valutata la esiguità della pretesa tributaria in
rapporto ai costi connessi all’attività amministrativa di accertamento, su
proposta del Funzionario Responsabile I.C.I., dispone la non prosecuzione
dell’attività accertatrice.
Art. 17
Affidamento della attività di liquidazione, accertamento e
riscossione
1.L'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’I.C.I. può
essere affidata anche disgiuntamente a:
- aziende speciali;
- società di capitali a prevalente capitale pubblico locale i cui soci siano
scelti nell’Albo dei Soggetti abilitati, salvo che si tratti di società già
esistenti al primo gennaio 1998;
- società miste per la gestione presso altri comuni;
- concessionari per la riscossione dei tributi competenti per territorio;
- soggetti privati iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione
dei tributi locali;
mediante apposita convenzione regolante i rapporti tra ente
concedente e concessionario in modo da assicurare il corretto svolgimento del
servizio di liquidazione ed accertamento del tributo e prevedendo l’attribuzione
al Comune di opportuni strumenti di verifica e controllo della gestione del
tributo.
2. Il presente affidamento non può comportare oneri aggiuntivi a carico del
contribuente.
Art. 18
Norme Incentivanti
1. L'importo pari al 5 % delle somme riscosse a seguito di
accertamenti ed avvisi di liquidazione definitivi è destinato ad alimentare un
apposito fondo da destinare al potenziamento dell’Ufficio Tributi del comune
anche attraverso compensi incentivanti da distribuire annualmente al personale
che collabora nell'attività di accertamento nel rispetto delle norme
vigenti.
2. Su proposta del dirigente dell’Ufficio Tributi la Giunta
Comunale determina i criteri per un'obiettiva distribuzione del fondo
sopraindicato con particolare riguardo alla effettiva attività lavorativa svolta
dal personale summenzionato nell'attività accertatrice.
Art.19
Regime transitorio
Gli articoli 10,11,12,13, 14 comma 1 e 3, 15 ,16 e 17 del presente
regolamento si applicano anche ai rapporti sorti anteriormente alla data di cui
al successivo articolo 20.
Art.20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio
2001.