COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

 

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 17 del 24/02/2000

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 3 del 08/02/2001

Indice articoli

Art.1

Presupposto dell'imposta

Art.2

Soggetti Passivi

Art.3

Base imponibile

Art.4

Base imponibile: Riduzioni

Art.5

Aliquote

Art.6

Detrazioni d'imposta

Art.7

Esenzioni

Art.8

Dichiarazioni

Art.9

Versamento dell’Imposta

Art.10

Accertamento e Controllo

Art.11

Accertamento con Adesione del Contribuente

Art.12

Versamenti di Imposta su Avvisi di Liquidazione ed Accertamento

Art.13

Riscossione Coattiva

Art.14

Rimborsi

Art.15

Sanzioni

Art.16

Autotutela

Art.17

Affidamento della attività di liquidazione, accertamento e riscossione

Art.18

Norme Incentivanti

Art.19

Regime transitorio

Art.20

Entrata in vigore

Art.1

Presupposto dell'imposta

  1. Il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili, secondo quanto stabilito dall'art.1 del D.Lgs. n.504 del 30 dicembre 1992, è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
  2. La definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli è contenuta nell'art.2 del d.lgs.n.504 del 30 dicembre 1992. A tale fine non rileva il terreno destinato esclusivamente a servizio del fabbricato la cui produzione soddisfa prevalentemente le esigenze dei componenti il nucleo familiare.
  3. L'applicazione della disposizione di cui al citato art.2, comma 1, lett.b), secondo periodo, concernente la presunzione di area non fabbricabile ai fini della presente imposta, è subordinata alla ulteriore condizione che il soggetto passivo, unitamente al proprio nucleo familiare, si dedichi direttamente ed abitualmente all'attività ivi indicata e che il lavoro effettivamente svolto da se e dal proprio nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo delle giornate agrarie occorrenti per la normale conduzione del fondo.

Art.2

Soggetti Passivi

  1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono quelli individuati dalle norme di cui all'art.3 del d.lgs.n.504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art.58, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.446.del 15 dicembre 1997.
  2. Gli immobili di proprietà del Comune ovvero gli immobili sui quali il Comune vanta un diritto reale di usufrutto, di uso, di enfiteusi o di superficie, siti nel proprio territorio comunale, non costituiscono presupposto d'imposta.

Art.3

Base imponibile

  1. Per la determinazione delle basi imponibili si applicano le disposizioni contenute nell'art.5 del d.lgs.n.504 del 30 dicembre 1992, come integrate dall'art.58, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997.
  2. Per le aree fabbricabili, tuttavia, non si procede ad accertamento se il soggetto passivo versa il tributo in misura non inferiore a quello determinato sulla base dei valori stabiliti, ogni due anni, per zone omogenee, con delibera consiliare su proposta della giunta comunale corredata da relazione tecnica estimativa che tenga conto dei criteri indicati nel comma 5 dell' art. 5 del D.Lgs. n.504 del 30 dicembre 1992.

 

Art.4

Base imponibile: Riduzioni

  1. La base imponibile determinata ai sensi del precedente art. 3 è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili ovvero fatiscenti e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini della applicazione di detta riduzione il contribuente deve presentare entro la scadenza per il versamento della prima rata di acconto apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente ed in particolare attestante l’assenza di allacciamento a tutte le reti dei servizi pubblici, delle condutture elettriche, acqua e gas.
  2. Si intende fatiscente l'immobile quando esso non è concretamente utilizzabile neppure attraverso interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
  3. Ai fini della determinazione della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano tale attività a titolo principale rileva la parte di valore eccedente lire cinquanta milioni. Si considerano coltivatori diretti o coltivatori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art.11 dalla legge 9 gennaio 1963 n.9 e soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

Art.5

Aliquote

  1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi.
  2. L'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 6,5 per mille
  3. L' aliquota ordinaria è ridotta:
  1. al 5,75 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente con espressa esclusione delle relative pertinenze;
  2. al 5,75 per mille per l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa , adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;
  3. al 5 per mille per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto adibita ad abitazione principale di nucleo familiare con persone in condizioni di handicap gravi e di non autosufficienza individuati ai sensi dell’Art.3 c.3 della L.104/92, accertati ed attestati dalla azienda USL LATINA ai sensi dell’Art.4 della stessa Legge.
  4. la aliquota di cui ai punti 3.a) e 3.b) e 3.c) è ridotta nella misura dello 0,25 per mille per ciascun figlio oltre il secondo appartenente al nucleo familiare del soggetto passivo nell’anno di riferimento del tributo a condizione che il reddito complessivo, percepito da parte dello stesso nucleo familiare l’anno precedente a quello di imposizione, non superi Lit. 50.000.000 (cinquantamilioni).
  1. I soggetti passivi che usufruiscono delle riduzioni di aliquota di cui ai punti 3.c) e 3.d) sono tenuti a presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15 entro il termine massimo del versamento della prima rata di acconto dell’imposta.
  2. Con delibera del Consiglio comunale, da adottarsi obbligatoriamente ogni anno entro la data di approvazione del bilancio e da pubblicare in estratto sulla Gazzetta Ufficiale, sono fissate o eventualmente variate, per gli anni successivi, nei limiti consentiti dalla legge , le misure delle aliquote, detrazioni e riduzioni .
  3. Qualora la delibera non venisse adottata entro il suddetto termine, vengono confermate le misure prefissate per l’anno precedente.

Art.6

Detrazioni d'imposta

  1. Dall’imposta determinata ai sensi dei precedenti articoli si detraggono :
  1. £.200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente;
  2. £.200.000 per l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa , adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;
  1. Con delibera del Consiglio comunale di cui al comma 4 dello articolo 5 può essere variato l’ammontare delle detrazioni di cui ai commi precedenti.
  2. Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale , purché da quest’ ultimi direttamente condotti, oltre la deduzione dalla base imponibile di cui all’art.4, comma 3, si applicano le seguenti riduzioni d’imposta:
  1. il 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte eccedente i 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
  2. il 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte eccedente i 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
  3. il 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte eccedente i 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
  1. Ai fini del calcolo della precedente riduzione si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati in diversi comuni del territorio nazionale. L’importo della detrazione e quello sui quali si applicano le riduzioni, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso.

Art.7

Esenzioni

  1. Sono esenti dall’imposta:
  1. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni , dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti , dalle aziende unità sanitarie locali , dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art.41 della legge 23 dicembre 1978 n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura se destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
  2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’ art.5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  4. i fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto delle confessioni religiose professate in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 19 della Costituzione italiana;
  5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art.13, 14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e rese esecutivo con legge 27 maggio 1929,n.810;
  6. i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri o alle organizzazioni internazionali per i quali e prevista l’esenzione dell’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  7. g)i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992,n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle predette attività;
  8. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977,n.984;
  9. gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso od altro diritto reale dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett.c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, direttamente utilizzati da detti soggetti e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all’art.16 , lett.a) , della legge 20 maggio 1985,n.222.
  10. gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso od altro diritto reale e direttamente utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociali – Onlus

Art.8

Dichiarazioni

  1. I soggetti passivi comunicano all'Ufficio tributi del Comune il possesso degli immobili di cui al comma 1 dell'art.1, ubicati nel territorio comunale, con esclusione di quelli esenti di cui all’art. 7, entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'acquisto del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. In ipotesi di acquisto per mortis causa il predetto termine è di sei mesi dalla data del decesso.
  2. Si considera comunque presentata la dichiarazione pervenuta non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio o fine.
  3. La comunicazione deve essere effettuata mediante presentazione di dichiarazione di variazione dati I.C.I. su modulo predisposto da ritirarsi presso l'Ufficio tributi del Comune;
  4. La dichiarazione debitamente sottoscritta dagli interessati o da loro rappresentanti legali, deve essere consegnata direttamente al Comune il quale rilascerà apposita ricevuta. La comunicazione può anche essere spedita in busta, a mezzo raccomandata postale intestata all’Ufficio Tributi, riportando sulla busta stessa la dicitura "comunicazione ICI" e si considera avvenuta alla data di spedizione.
  5. La dichiarazione deve contenere i dati identificativi del soggetto passivo, ivi compreso il codice fiscale, nonché la data dell' acquisto dell’ immobile con gli estremi catastali ed eventuali altri dati richiesti nel modello di comunicazione ai fini della formazione dell’anagrafe; essa è valida anche per gli anni successivi salvo variazioni concernenti il possesso degli immobili sopracitati da comunicarsi all'Ufficio tributi del Comune, a cura dei soggetti interessati sempre nel termine di 60 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione stessa.

Art.9

Versamento dell’Imposta

  1. L'imposta autoliquidata ai sensi degli articoli precedenti è versata in due rate semestrali di cui la prima scadente il 30 giugno e la seconda scadente il 20 dicembre. Su istanza del contribuente l’Ente può concedere la rateizzazione delle somme dovute qualora l’importo della prima rata semestrale superi Lit. 500.000 e sussistano obiettive e documentate condizioni di grave disagio economico del contribuente. L'importo complessivo del tributo annuo deve essere comunque versato entro il 31 dicembre. Sugli importi rateizzati di cui ai periodi precedenti si applica l'interesse al saggio legale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.
  2. I versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri estinguono l'intera obbligazione tributaria.
  3. I versamenti possono essere eseguiti mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune.
  4. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il versamento dell’imposta in unica soluzione entro la scadenza della rata di dicembre con una maggiorazione corrispondente alla applicazione del saggio degli interessi legali.
  5. Per gli immobili compresi nel fallimento o liquidazione coatta amministrativa le imposte maturate nel corso della procedura sono prelevate complessivamente sul prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile .
  6. Non si fa luogo a versamento quando l’imposta non supera le lire quattromila.

Art.10

Accertamento e Controllo

1. Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è sorta l'obbligazione tributaria se accerta la mancata comunicazione, ovvero una indebita deduzione , riduzione o detrazione, notifica anche a mezzo posta lettera raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, nonché della correlata sanzione amministrativa ed interessi.

2. In ipotesi di omesso o insufficiente versamento, il comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito, notifica avviso di liquidazione contenente l'importo delle somme da versare, i relativi interessi, la correlata sanzione amministrativa e l’addebito delle spese di notifica.

3. In caso di versamento autoliquidato in base a rendita presunta, il Comune in fase di verifica provvede, sulla base della rendita definitiva attribuita dall’Ufficio Tecnico Erariale, alla liquidazione dell’imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi moratori del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza maggiorate degli interessi computati al saggio legale. Il soggetto passivo, obbligato all'autoliquidazione dell'imposta, all'atto dell'attribuzione della rendita definitiva, dovrà integrare i versamenti eseguiti in precedenza versando le somme integrative, maggiorate degli interessi legali, in unica soluzione alla scadenza del primo versamento utile in corso, in difetto si procederà secondo quanto stabilito al precedente periodo.

Se la rendita attribuita e notificata ai sensi di legge supera del 30 per cento quella dichiarata la maggiore imposta dovuta è incrementata del 20 per cento a titolo di sanzione.

4. La giunta comunale entro la scadenza per la approvazione del bilancio di previsione può fissare i criteri selettivi ai fini formazione delle liste di controllo dei soggetti passivi del tributo.

5. Il Comune per l'attività accertatrice può:

6. La polizia municipale e gli altri uffici comunali collaborano con l'ufficio tributi nell'attività accertatrice inviando allo stesso tutte le notizie utili, in loro possesso, relative al verificarsi del presupposto d'imposta.

7. Con delibera della giunta comunale è nominato un Funzionario Responsabile I.C.I. cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ivi compresa quella di emanare gli avvisi di accertamento e di liquidazione, di effettuare sgravi e rimborsi, nonchè di sottoscrivere accertamenti con adesione del contribuente ed annullare o revocare , in tutto od in parte, in via di autotutela, gli atti illegittimi nei limiti di cui al successivo art. 15.

Art.11

Accertamento con Adesione del Contribuente

1. L'accertamento delle imposte comunale sugli immobili puo' essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

2. Il Funzionario Responsabile I.C.I. , prima di emettere avviso di accertamento di cui al comma 1 del precedente articolo 10, può inviare al contribuente un invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per procedere ad accertamento con adesione. La richiesta di esibire atti e documenti e l’invio del questionario di cui al comma 5 del precedente articolo 10 costituiscono anche invito per l’accertamento con adesione. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente il Funzionario Responsabile I.C.I. disporrà la notifica dell’avviso di accertamento.

3. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento puo' formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma l'ufficio I.C.I. formula al contribuente l'invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

5. A seguito dell'istanza del contribuente il termine per l'impugnazione di cui al comma 1 dell' art 21 del D.lgs. del 31.12.1992 n.546 è sospeso per un periodo di novanta giorni; durante il periodo della sospensione dei termini è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate, che è effettuata, qualora non siano intervenuti altri fatti o provvedimenti sospensivi, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia all'istanza.

6.Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono verbalizzate in apposito processo verbale anche se la procedura si conclude con esito negativo. Se viene raggiunto accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile I.C.I. o da un suo delegato.. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute a seguito della definizione.

7. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

8. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dal precedente art.5 comma1, se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare un maggior imposta , non inferiore a lire 500.000.

9. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

10. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione del verbale di adesione di cui al comma 5, con le modalità previste dall' art. 12.

11. Entro dieci giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi del comune la quietanza dell'avvenuto pagamento.

12.Le somme non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo secondo le disposizioni del seguente art.12.

Art. 12

Versamenti di Imposta su Avvisi di Liquidazione ed Accertamento

  1. Le somme indicate negli avvisi di liquidazione ed accertamento dovranno essere versate entro 90 giorni dalla data di notifica.
  2. Su istanza del contribuente, se la somma complessivamente dovuta risulta di importo superiore a Lit. 500.000 (cinquecentomila) e sussistano documentate condizioni di grave disagio economico del contribuente, il Funzionario Responsabile I.C.I. può concedere una dilazione nel pagamento fino ad un massimo di n. 12 mesi successivi alla scadenza imputando a carico del contribuente una maggiorazione del 2,5 per cento calcolata sull’importo dovuto.

Art. 13

Riscossione Coattiva

1. Le somme e le sanzioni indicate negli avvisi di liquidazione ed accertamento non versate nel termine di 90 giorni dalla notifica dei predetti atti o non versate nei precisi termini della dilazione di cui al comma 2 del precedente articolo, sono riscosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni.

2. Il Funzionario Responsabile I.C.I. appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione del tributo che debbono essere formati e resi esecutivi non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero in ipotesi di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza della sospensione.

Art.14

Rimborsi

1. Il rimborso dell’imposta versata e non dovuta può essere richiesto entro il termine di cinque anni dalla data del versamento ovvero dal momento in cui è sorto il diritto al rimborso.

2.L’imposta pagata per aree divenute inedificabili è rimborsabile per l’intero periodo d’imposta in cui si e verificata detta inedificabilità a condizione che sia intervenuta l’approvazione da parte dell’organo regionale competente.

3.Sulle somme rimborsabili sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale.

4. Non verranno rimborsate somme inferiori a Lit. 20.000

Art. 15

Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui ai DD.LL.gs. n.471 del 18 dicembre 1997, n.472 del 18 dicembre 1997 e n.473 del 18 dicembre 1997.

Art.16

Autotutela

  1. Il potere di annullamento compete al Funzionario Responsabile I.C.I. ovvero in via sostitutiva ad un suo delegato.
  2. L'ufficio I.C.I. può procedere, in tutto o in parte all'annullamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione , nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
  1. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
  2. Necessita il preventivo parere favorevole della Giunta Municipale qualora si debba procedere ad annullamenti in massa di atti recanti identico vizio di illegittimità che comportano rilevanti effetti finanziari.
  3. Dell'eventuale annullamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.
  4. La Giunta municipale, valutata la esiguità della pretesa tributaria in rapporto ai costi connessi all’attività amministrativa di accertamento, su proposta del Funzionario Responsabile I.C.I., dispone la non prosecuzione dell’attività accertatrice.

Art. 17

Affidamento della attività di liquidazione, accertamento e riscossione

1.L'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’I.C.I. può essere affidata anche disgiuntamente a:

mediante apposita convenzione regolante i rapporti tra ente concedente e concessionario in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio di liquidazione ed accertamento del tributo e prevedendo l’attribuzione al Comune di opportuni strumenti di verifica e controllo della gestione del tributo.

2. Il presente affidamento non può comportare oneri aggiuntivi a carico del contribuente.

Art. 18

Norme Incentivanti

1. L'importo pari al 5 % delle somme riscosse a seguito di accertamenti ed avvisi di liquidazione definitivi è destinato ad alimentare un apposito fondo da destinare al potenziamento dell’Ufficio Tributi del comune anche attraverso compensi incentivanti da distribuire annualmente al personale che collabora nell'attività di accertamento nel rispetto delle norme vigenti.

2. Su proposta del dirigente dell’Ufficio Tributi la Giunta Comunale determina i criteri per un'obiettiva distribuzione del fondo sopraindicato con particolare riguardo alla effettiva attività lavorativa svolta dal personale summenzionato nell'attività accertatrice.

Art.19

Regime transitorio

Gli articoli 10,11,12,13, 14 comma 1 e 3, 15 ,16 e 17 del presente regolamento si applicano anche ai rapporti sorti anteriormente alla data di cui al successivo articolo 20.

Art.20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2001.