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ORDINANZA N. 114 - OGGETTO: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO.
Cisterna di Latina, 7 giugno 2002
IL SINDACO
VISTO il il D.Lgs 31.3.1998 n.144 “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997; n.59” che, al titolo IV, artt.11, 12, e 13 detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;
VISTO l’art. 31,32 e 55 della legge regionale n.33 del 18 novembre 1999;
Rilevato che il Comune di Cisterna di Latina è stato inserito nell’elenco dei comuni del Lazio ad economia prevalentemente turistica e città d’arte approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2002 n.288.
Ravvisata pertanto la necessità di ridefinire gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, e revocare la precedente ordinanza n.12 del 4 febbraio 2002;
VISTO il parere favorevole espresso dalle Associazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio, e dei lavoratori dipendenti, nella riunione del 6 giugno 2002;
Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa, per tutto il territorio comunale, sono fissati come segue:
ART.1
LIMITI MASSIMI DI APERTURA E CHIUSURA
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti giorni della settimana dalle ore sette (07.00) alle ore ventidue (22.00) dal 7 giugno al 31 ottobre 2002 e dal 1° dicembre al 6 gennaio 2003. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
ART.2
CHIUSURA TOTALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
E’ comunque obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei seguenti giorni domenicali e festivi:
- 25 dicembre 2002
- 26 dicembre 2002
- 1° gennaio 2003
ART.3
ORARIO NOTTURNO
Il Sindaco può autorizzare l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno per un numero limitato di esercizi di vicinato, su richiesta da parte dell’esercente.
ART.4
AMBITO DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE
Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano:
a quelle attività e a quei soggetti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 199, n.114, e che sono elencati dalla lettera a) alla m) dell’art.4, comma 2, dello stesso;
alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, di cui al Titolo X (artt.27 - 30) del decreto legislativo 114/98.
Alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché alle altre attività che restano escluse dal campo di applicazione del D.Lgs 114/98 e dalla Legge Regionale n.33/99 o comunque non sono assoggettate alla disciplina prevista dagli artt. 11 e 13 del decreto legislativo stesso.
ART.5
SANZIONI
Ai contravventori si applicano le sanzioni previste dalla legge.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è valida fino al 31 gennaio 2003.
Dalla Residenza Municipale, 7 giugno 2002
L’ASSESSORE AL COMMERCIO IL SINDACO
Anna Maria GALATA’ Mauro CARTURAN
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