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ORDINANZA N. 112 - DEROGA TEMPORANEA ALL’OBBLIGO DELLA CHIUSURA SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Cisterna di Latina, 6 giugno 2002
IL SINDACO
Vista la legge 25 agosto 1991, n.287, relativa alle attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Vista la legge della Regione Lazio 12 agosto 1978, n.40, relativa ai criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di somministrazione, vendita e consumo di alimenti e bevande;
Vista la legge 1 giugno 1971, n.425 ed in particolare l’art. 7 della stessa;
Visto l’art.50 del T.U.E.L. n.267/2000;
Considerato il preminente interesse della collettività ed effettiva fruibilità del peculiare, utile ed importante servizio reso dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e valutata quindi l’esigenza dei consumatori ad usufruire del servizio commerciale con facilità e continuità nonché in modo tale da conseguire l’economicità del servizio distributivo per effetto di una maggiore concorrenza fra gli operatori;
Tenuto conto che è dato di comune esperienza che – soprattutto nei mesi estivi – si verificano apprezzabili fenomeni turistici e si registra un notevole flusso di persone che transitano attraverso il territorio comunale e considerato altresì che la intrinseca vocazione turistica dello stesso rappresenta una potenziale risorsa economica che non può essere dispersa ma deve essere valorizzata e sfruttata;
Considerati, altresì, gli interessi economici delle aziende operanti nel settore di cui trattasi;
Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra esposto, si rende necessario concedere una deroga temporanea all’obbligo di chiusura settimanale degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prevista dalla succitata legge 1 giugno 1971, n.425;
ORDINA
È data facoltà agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art.5, lett. a) e b), della legge 25 agosto 1991, n.287, di derogare all’obbligo della chiusura settimanale previsto dalla legge 1 giugno 1971, n.425, per il periodo di
GIUGNO -LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2002.
ESERCIZI DI TIPO A)
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
ESERCIZI DI TIPO B)
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).
L’ASSESSORE AL COMMERCIO
Anna Maria GALATA’
IL SINDACO
Mauro CARTURAN
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