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ORDINANZA N. 104 - PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI – DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITA’ E PERIODO DI ALLERTA – PRESCRIZIONI E DIVIETI
Cisterna di Latina, 24 maggio 2002
I L S I N D A C O
Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l’intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell’estate e dell’autunno quando massimo è il rischio;
Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.
Viste:
le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.1.1966;
la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;
la Delibera di G.R. Lazio n. 560 del 03.05.2002 con la quale si è individuato il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarando precocemente lo stato di grave pericolosità in considerazione della situazione meteoclimatica che ha incrementato il livello di rischio di incendi boschivi e della scarsa disponibilità di risorse idriche;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all’art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contigibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell’incolumità pubblica;
Considerato che l’abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio regionale;
Lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi sul territorio comunale dal 30 maggio 2002 al 30 settembre 2002 e individua il periodo di allerta durante i fine settimana compresi nell’arco di vigenza dell’ora legale, le festività infrasettimanali o consecutive e le giornate a loro ridosso, le vacanze scolastiche;
Tutti gli enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, sono tenuti ad adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:
terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
terreni incolti;
completamento di tutte le operazioni di interramento delle stoppie entro il 20 luglio 2002;
ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.9.1974 n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
ripulitura da parte degli enti interessati (ENAS/ANAS, FF.SS S.p.A./R.F.I. S.p.A. amministrazione provinciale, ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.9.1974 n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;
graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10-20 metri di profondità (poiché il governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo).
Nelle Aree e nei periodi di “grave pericolosità” a rischio incendio boschivo, sono vietate inoltre ai sensi dell’art. 10, comma 5) della Legge 353 datata 21 novembre 2000 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.
In particolare durante la stagione estiva e autunnale è proibita l’accensione delle stoppie ad una distanza inferiore a 50 mt. da boschi, siepi, magazzini o depositi di cereali o di altro materiale combustibile o infiammabile e comunque su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti.
I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
Deroghe a quanto sopra disposto sono ammesse solo dall’alba al tramonto e comunque nelle giornate di assenza di vento nei seguenti casi:
l’accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate da enti Locali, da altre amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Lazio – Assessorato all’Ambiente che dichiari l’idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;
l’accensione di fuochi allo scopo di eliminare i residui di interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dal locale Comando del Corpo Forestale dello Stato;
per l’accensione di fuochi le operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti anche arborei, con particolare riferimento ai castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. In tal caso il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalla piante e opportunamente concentrato;
per l’accensione dei fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi.
Nel periodo di grave pericolosità le autorità forestali possono comunque disporre la motivata sospensione o il rinvio delle operazioni di abbruciamento.
I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare trebbie od altre macchine agricole hanno l’obbligo, durante l’utilizzo della macchina, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville;
Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comando VV.UU. (tel. 069699029) o al Comando dell’Arma dei Carabinieri (tel. 112 oppure 069699002) o ai Vigili del Fuoco (tel. 115) o al Corpo Forestale (tel. 1515).
Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali (L. 53/2000) le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell’art. 117 della Legge di P.S.
Copia della presente è resa nota alla cittadinanza mediante volantini e manifesti e trasmessa per quanto di competenza alle Forze dell’Ordine a cui sono demandati i compiti di controllo e verifica
IL SINDACO
Dott. MAURO CARTURAN
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