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ORDINANZA N. 102 - OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER PREVENIRE LA PROLIFERAZIONE DELLA AEDES ALBOPICTUS “ZANZARA TIGRE”
Cisterna di Latina, 22 maggio 2002
Premesso che, a seguito delle modifiche intervenute nella normativa di igiene ambientale e di quanto stabilito dalla Regione Lazio Settore Sanità, l’attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione è stata affidata alle competenze del Comune;
Che il Presidente della Giunta Regionale con nota circolare a tutti i Comuni del Lazio prot. n. 10369 del 05.08.1997 li ha invitati ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza;
Considerato che il monitoraggio effettuato dalla ASL Latina ha documentato la presenza di detta zanzara sul territorio provinciale;
Considerato che occorre che siano assunti provvedimenti su tutto il territorio comunale atti alla prevenzione della proliferazione della zanzara tigre “Aedes albopictus“, finora avviata solo su aree pubbliche da parte dell’Amministrazione Comunale, da estendersi, necessariamente anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l’efficacia della campagna stessa;
Considerato che la zanzara “Aedes albopictus” ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l’insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;
Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc. ecc.;
Considerata pertanto la necessità di tutelare l’ambiente e l’igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenze derivante dall’infestazione;
Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;
Vista la L. 23/12/78 n. 833;
Visto il D.L.4.12.1993 n. 496;
Vista la Circolare Regionale n.21 del 12.05.1980;
Visto l' art.50, comma 3 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
- ORDINA -
Alla cittadinanza, nel periodo 1 aprile – 31 ottobre di ogni anno:
Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili , anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni;
Di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
Di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatoi, ecc., giornalmente o di lavarli o capovolgerli;
Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere).Di introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d’acqua;
Di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
In particolare ordina:
Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell’acqua.
Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
Disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
Eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
Stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
Provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
Inoltre, coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.
Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da Aedes albopictus (15 luglio – 1 ottobre) si riscontri all’interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell’insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all’effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.
La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.
Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l’esecuzione degli interventi necessari avverrà d’ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.
AVVERTE
Che la presente ordinanza è da ritenersi valida a partire dall’anno in corso e fino all’emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa
DISPONE
Che il Comando VV.UU. di questo Comune provveda ad un’attenta verifica del rispetto della presente ordinanza;
che copia delle presente sia notificata al Comando VV.UU. di questo Comune, al Comando C.C., al Commissariato di P.S., al Comando C.F.S. di Latina e all’A.S.L. Latina – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per l’esecuzione e il controllo;
che alla presente sia data la più ampia possibile pubblica diffusione immediata e nel tempo;
RAMMENTA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
IL SINDACO
DOTT. MAURO CARTURAN
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