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Ordinanza n.76 - Manutenzione delle siepi, cunette e delle aree incolte

Cisterna di Latina, 19 aprile 2002

IL SINDACO


Ravvisata la necessità di provvedere alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali, nonché alla radicale pulizia delle cunette necessari allo smaltimento delle acque meteoriche, stante l'imminenza della stagione estiva, in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi o per autocombustione;

Visti gli articoli 29, 30, 31 e 32 del Codice della Strada, approvato con D.L. del 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni,

ORDINA


ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, di provvedere, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente, all'esecuzione dei sottoelencati lavori:

  1. di provvedere alla pulitura delle aree lasciate abbandonate, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti varie e da ogni qualsiasi titolo di materiale in grado di poter bruciare;
  2. di sistemare le siepi e le ripe dei fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile e l'ingombro delle cunette stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente ad evitare incendi ed a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche diluviali;
  3. di sistemare le siepi ed i reticolari di recinzioni ad una distanza non inferiore ai 50 centimetri dal ciglio interno delle cunette stradali, provvedendo all'allontanamento del materiale di risulta e lasciando pulita la sede stradale e le cunette;
  4. di provvedere alla rimozione del più breve tempo possibile, quando per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere, sul piano stradale, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie nonché detriti, pietrisco e fanghiglia, provenienti da stradoni o passaggi privati;
  5. di provvedere a mantenere pulite ed efficienti le cunette poste frontalmente al lotto di proprietà, da arbusti e sterpaglie in modo da consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche ed al fine di non limitare la visibilità al transito veicolare;


Qualora i proprietari possessori di terreni, non provvedano ad eseguire i lavori di cui sopra, sarà emessa a loro carico ingiunzione per l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Essi saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza e per l'inosservanza della presente ordinanza o delle prescrizioni impartite.

In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 413,16 come previsto dall'art. 29 del D.L. 30.04.1992 n.285.