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Ordinanza n.76 - Manutenzione delle siepi, cunette e delle aree incolte IL SINDACO Ravvisata la necessità di provvedere alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali, nonché alla radicale pulizia delle cunette necessari allo smaltimento delle acque meteoriche, stante l'imminenza della stagione estiva, in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi o per autocombustione; Visti gli articoli 29, 30, 31 e 32 del Codice della Strada, approvato con D.L. del 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni, ORDINA ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, di provvedere, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente, all'esecuzione dei sottoelencati lavori:
Qualora i proprietari possessori di terreni, non provvedano ad eseguire i lavori di cui sopra, sarà emessa a loro carico ingiunzione per l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra elencate. Essi saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza e per l'inosservanza della presente ordinanza o delle prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese. Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 413,16 come previsto dall'art. 29 del D.L. 30.04.1992 n.285. |
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