ORDINANZA N. 118 DEL
14.06.2001
PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE
STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI – DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITA’ E
PERIODO DI ALLERTA – PRESCRIZIONI E DIVIETI
I L S I N D A C O
- Considerata la necessità di provvedere, con
criteri uniformi e durante l’intero anno alla prevenzione degli incendi nelle
campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso
dell’estate e dell’autunno quando massimo è il rischio;
- Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di
P.S. 18 giungo 1931, n. 773;
- Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.
- Viste le prescrizioni di massima e di Polizia
Forestale di cui al D.M. 26.1.1966;
- Preso atto che la Regione Lazio ha individuato il
periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarando la stato di
grave pericolosità;
- Viste le disposizioni statali e regionali vigenti
in materia e le relative istruzioni;
- Visto l’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali,
D.Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all’art. 54 in materia di Ordinanze
sindacali contigibili ed urgenti per la prevenzione e l’eliminazione di gravi
pericoli per la pubblica incolumità;
- Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli
enti e dei privati a tutela dell’ambiente e a salvaguardia dell’incolumità
pubblica;
O R D I N A
- Lo stato di grave pericolosità per rischio di
incendi boschivi sul territorio comunale, dichiarando lo stato di allerta dal
15 giugno 2001 al 17 settembre 2001;
- A tutti gli enti ed ai privati possessori a
qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di
adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la
propagazione di incendi. Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti
interventi preventivi:
- perimetrazione con solchi di aratro per una fascia
di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti linee ferroviarie) e sgombero da
covoni di grano, foglie secche e/o altro materiale combustibile di:
- terreni su cui si trovano stoppie e/o altro
materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano
confinanti con boschi e/o vie di transito;
- terreni coltivati a cereali dopo il
raccolto;
- terreni incolti.
- ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva
(fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.9.1974 n. 61)
delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una
profondità di almeno 5 metri;
- ripulitura da parte degli enti interessati
(ENAS/ANAS, FS S.p.A., amministrazione provinciale, ecc...) della vegetazione
erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della
L.R. 19.9.1974 n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e
ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della
strada;
- graduale conversione a fustaia della porzione
perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno
10-20 metri di profondità (poiché il governo a fustaia diminuisce il rischio
di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo).
I proprietari e i possessori a
qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno
ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per
l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
- Durante la stagione estiva e autunnale è proibita
l’accensione delle stoppie nelle vicinanze di boschi, siepi, magazzini o
depositi di cereali o di altro materiale combustibile o infiammabile e
comunque su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti.
Al di fuori di tali periodi chiunque abbia acceso il fuoco dovrà provvedere a
stabilire preventivamente speciali mezzi di arresto del fuoco assistendo
personalmente alla sua evoluzione avvalendosi della collaborazione di un
numero congruo di persone. Nelle stesse aree, durante la stagione estiva e
autunnale è inoltre vietato fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo.
Per "abbruciamenti per intervento di previsione antincendio autorizzato" si
intendono quelli per i quali è stata inoltrata domanda al Comando Stazione
C.F.S. competente per territorio e per i quali non è stato formalmente opposto
un rifiuto entro cinque giorni.
- Chiunque abbia notizia di un incendio nelle
campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comando VV.UU.
(tel. 069699029) o al Comando dell’Arma dei Carabinieri (tel. 112 oppure
069699002) o ai Vigili del Fuoco (tel. 115) o al Corpo Forestale (tel.
1515).
- I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio
o a combustione destinati ad azionare trebbie od altre macchine agricole hanno
l’obbligo, durante l’utilizzo della macchina, di tenere applicato
all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo
parafaville;
- Ad ogni cittadino, anche turista o gitante,
incombe l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare
nelle attività di segnalazione ed intervento;
- Alle Forze dell’Ordine sono demandati i compiti di
controllo e verifica;
- Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi
speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine
dell’art. 117 della Legge di P.S.
Copia della presente è inviata è resa
nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti.
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IL
SINDACO |
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Dott. MAURO
CARTURAN |