ORDINANZA N. 118  DEL 14.06.2001

PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI – DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITA’ E PERIODO DI ALLERTA – PRESCRIZIONI E DIVIETI

 

I L S I N D A C O

O R D I N A

  1. Lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi sul territorio comunale, dichiarando lo stato di allerta dal 15 giugno 2001 al 17 settembre 2001;
  2. A tutti gli enti ed ai privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:
  1. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
  2. terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
  3. terreni incolti.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.

  1. Durante la stagione estiva e autunnale è proibita l’accensione delle stoppie nelle vicinanze di boschi, siepi, magazzini o depositi di cereali o di altro materiale combustibile o infiammabile e comunque su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti. Al di fuori di tali periodi chiunque abbia acceso il fuoco dovrà provvedere a stabilire preventivamente speciali mezzi di arresto del fuoco assistendo personalmente alla sua evoluzione avvalendosi della collaborazione di un numero congruo di persone. Nelle stesse aree, durante la stagione estiva e autunnale è inoltre vietato fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo. Per "abbruciamenti per intervento di previsione antincendio autorizzato" si intendono quelli per i quali è stata inoltrata domanda al Comando Stazione C.F.S. competente per territorio e per i quali non è stato formalmente opposto un rifiuto entro cinque giorni.
  2. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comando VV.UU. (tel. 069699029) o al Comando dell’Arma dei Carabinieri (tel. 112 oppure 069699002) o ai Vigili del Fuoco (tel. 115) o al Corpo Forestale (tel. 1515).
  3. I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare trebbie od altre macchine agricole hanno l’obbligo, durante l’utilizzo della macchina, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville;
  4. Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
  5. Alle Forze dell’Ordine sono demandati i compiti di controllo e verifica;
  6. Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell’art. 117 della Legge di P.S.

Copia della presente è inviata è resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti.

IL SINDACO

Dott. MAURO CARTURAN