ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 09.07.1998

DETERMINAZIONE DISCIPLINA ORARIA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

I L S I N D A C O

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alle attività dei pubblici esercizi;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione dell’orario di attività degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visto l’art. 54 , lett. d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce ai Comuni le funzioni relative alle fissazioni degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

Vista la legge della Regione Lazio 12 agosto 1978, n. 40, relativa ai criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di somministrazione di vendita e consumo di alimenti e bevande;

Dato atto della propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 8 della citata legge 287/91;

Rilevato che il numero delle ore di apertura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande deve essere determinato in modo da permettere ai consumatori di usufruire del servizio commerciale con facilità e continuità nonché in modo tale da conseguire l’economicità del servizio distributivo per effetto di una maggiore concorrenza fra gli operatori;

Tenuto conto che - soprattutto nei mesi estivi - si verificano apprezzabili fenomeni turistici e si registra un notevole flusso di persone che transitano attraverso il territorio comunale e considerato altresì che la intrinseca vocazione turistica dello stesso rappresenta una potenziale risorsa economica che non può essere dispersa ma deve essere valorizzata e sfruttata;

Sentito il parere espresso dalla Commissione Comunale per i pubblici esercizi nella seduta del 26 febbraio 1998:

Visto il parere favorevole dell’Azienda di Promozione Turistica di Latina espresso con nota prot. n. 2034 del 18 maggio 1998 (prot. gen. 16585 del 20.05.98);

Sentite le Organizzazioni od Associazioni di categoria degli esercenti e considerato il parere favorevole reso dalle stesse nella riunione del 12 giugno 1998 e con la comunicazione del 18 giugno 1998 (prot. n. 20312 di pari data);

Visto il parere reso dall’Unione Italiana del Lavoro in data 4 giugno 1998 (prot. n. 18755 dell’8.06.98), dal quale risulta che "...gli orari di apertura e chiusura (...) non possono diventare in alcun modo pesanti per i dipendenti dei pubblici esercizi, e che gli stessi debbono garantire i necessari turni di apertura al pubblico nel periodo estivo onde mantenere il necessario servizio agli utenti";

Evidenziato inoltre che la C.G.I.L., la C.I.S.L. e la ADICONSUM, sebbene interpellate, con nota prot. n.18261 dal 2.6.1998, non hanno espresso al riguardo il proprio parere;

Tenuto conto della particolarità o peculiarità del servizio reso dagli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Valutati pertanto gli interessi e le necessità degli operatori del settore, sia a livello di titolari di autorizzazione che di dipendenti, considerato che in merito sono state consultate le organizzazioni degli esercenti e dei lavoratori addetti, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e della economicità del servizio distributivo;


DETERMINA


per tutto il territorio comunale il rispetto del seguente orario di attività per i pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.

A tal fine vengono individuate le seguenti tipologie di esercizi e i relativi orari sono cosi determinati:

1) ESERCIZI DI TIPO A) - esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelli aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari):

Orario minimo:

DAL 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 11.00 alle ore 23.00

DAL 1 giugno al 30 settembre dalle ore 11.00 alle ore 23.00

Orario massimo:

DAL 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 02.00

DAL 1 giugno al 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 03.00

2) ESERCIZI DI TIPO B) - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, comprese i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari):

Orario minimo:

DAL 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 07.00 alle ore 19.00

DAL 1 giugno al 30 settembre dalle ore 07.00 alle ore 19.00

Orario massimo:

DAL 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 04.00 alle ore 01.00

DAL 1 giugno al 30 settembre dalle ore 04.00 alle ore 02.00

3) ESERCIZI DI TIPO C) - bowling:

Limiti orari di apertura e chiusura

DAL 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 10:00 alle ore 01:00

DAL 1 giugno al 30 settembre dalle ore 10:00 alle ore 02:00

4) ESERCIZI DI TIPO D) - sale giochi:

Limiti orari di apertura e chiusura

DAL 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 10:00 alle ore 23:00

DAL 1 giugno al 30 settembre dalle ore 10:00 alle ore 24:00

Art. 1) Entro i limiti orari massimi di apertura e chiusura determinati al precedente punto 2), il numero delle ore di effettiva apertura giornaliera dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande di tipo B) non può superare le 19 ore per il periodo estivo e le 17 ore per il periodo invernale.

Art. 2) Resta fermo che il numero delle ore di attività giornaliera per tutte le tipologie di esercizi pubblici sopra individuate non può essere inferiore a otto.

Art. 3) E’ consentito all’esercente di posticipare l’apertura e di anticipare la chiusura dell’esercizio fino ad un massimo di un’ora rispetto all’orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di due ore consecutive.

Art. 4) Particolari deroghe potranno essere consentite su espressa e motivata richiesta degli interessati o per esigenze di carattere generale rilevate d’ufficio.

Art. 5) Per gli esercizi a carattere misto l’orario di apertura e chiusura è determinato dall’attività prevalente. Il carattere di prevalenza è stabilito dall’esercente e deve essere comunicato entro 40 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Autorità comunale.

Art. 6) Ogni esercente ha l’obbligo di comunicare, preventivamente e comunque entro 40 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile, sia all’interno che all’esterno dell’esercizio.

Analogo obbligo grava sugli esercenti che, in seguito, intendano modificare l’orario di apertura e chiusura precedentemente adottato.

Art. 7) Ferie - Gli esercenti sono tenuti a concordare fra loro e a predisporre il programma di apertura per turno

- in relazione alla rispettiva localizzazione e tipologia di esercizi di cui alla presente ordinanza - in modo che all’utenza vengano assicurati con continuità idonei livelli di servizio. In caso di mancata presentazione al Comune di tale programma, il Sindaco - sentite le proposte delle Organizzazioni di Categoria - provvederà personalmente a definire i turni per ferie.

Art. 8) Gli esercenti sono tenuti a rendere noti al pubblico i turni di chiusura per ferie mediante l’esposizione, con almeno 20 giorni di anticipo, di un apposito cartello ben visibile e a darne nello stesso termine comunicazione al Comune.

Art. 9) Per la chiusura settimanale continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 1 giugno 1971, n. 425.

Art. 10) In deroga ai principi generali di cui sopra, è data facoltà di sospendere la chiusura infrasettimanale obbligatoria nella settimana precedente la Pasqua nonché dal quindicesimo giorno antecedente il Natale fino al 6 gennaio ovvero qualora i turni assegnati per il riposo coincidano con le giornate in cui si svolgeranno la Fiera dell’Ascensione, la Fiera della Ricalata e la Festa patronale.

Art. 11) L’uso di apparecchi automatici e semiautomatici da gioco nonché l’uso di apparecchi da svago e trattenimento negli esercizi pubblici di tipo A) e B) è consentito nei limiti orari stabiliti per gli esercizi di tipo D).

Art. 12) I giochi leciti autorizzati negli esercizi di tipo A) e B) sono consentiti non prima delle ore 10:00 e devono terminare non oltre le ore 24:00.

Art. 13) L’uso di elettro-grammofoni a gettoni, di giradischi o di altri strumenti musicali installati negli esercizi di tipo A) e di tipo B), se debitamente autorizzati, è consentito non prima delle ore 10:00 e deve terminare entro le ore 23:00.

Art. 14) Negli esercizi pubblici annessi agli alberghi, locande e pensioni è consentita la somministrazione di alimenti e bevande alle sole persone alloggiate anche fuori dall’orario stabilito.

Art. 15) Gli esercizi pubblici posti nell’interno delle stazioni ferroviarie possono osservare l’orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno.

Ai contravventori si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Resta salvo il diritto dei lavoratori al rispetto dei limiti di orario previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ordina a chiunque spetti osservarla e far osservare questo provvedimento.

IL SINDACO

Avv. Umberto SALVATORI