ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO.
I L S I N D A C O
- Visti gli artt. 11, 13, 22, comma 3, e 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Visto l’art.31 della legge regionale n.33 del 18 novembre 1999;
- Visto l’art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla adozione della disciplina oraria di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa sulla base della predetta normativa;
- Rilevato che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell’art. 11 del D.lgs. 114/98, dell’art.31 della legge regionale n.33/99, dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, nonché nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell’art. 13 del succitato D.lgs.;
- Sentite le Organizzazioni od Associazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti per tramite dei rappresentanti o delegati, in relazione allo schema di provvedimento allegato al verbale redatto in pari data e depositato agli atti dell’Ufficio Commercio-Industria-Artigianato-Agricoltura;
- Considerato opportuno accogliere il parere favorevole espresso dalle stesse e ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, recepire i contenuti affermati nel suddetto documento nel presente provvedimento;
- Ritenuto, altresì, in conformità al parere reso dalle Associazioni consultate, che --- in considerazione delle caratteristiche morfologiche del territorio comunale, in gran parte a forte vocazione agricola, della prevalente e relativamente omogenea dislocazione, lungo la direttrice NO/SE, del tessuto urbano e degli esercizi di vendita al dettaglio in esso insediati nonché della particolare struttura e relativamente limitata consistenza della locale rete distributiva che, in ipotesi, potrebbe oltremodo subire la concorrenza dei poli di attrazione commerciale limitrofi --- sarebbe deleterio per l’intero settore nonché dannoso per le esigenze dei consumatori, a causa della conseguente diminuzione della capacità e varietà dell’offerta (che inciderebbe sfavorevolmente anche sull’economicità del servizio distributivo) procedere alla suddivisione in zone del territorio stesso in relazione a quanto previsto dall’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 114/98;
- Valutati pertanto gli interessi e le necessità degli addetti al settore, sia a livello di titolari di autorizzazione che di dipendenti, considerato che in merito sono state consultate le organizzazioni degli esercenti, dei lavoratori addetti e dei consumatori, e tenuto conto delle esigenze di questi ultimi e della economicità del servizio distributivo;
gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa, per tutto il territorio comunale, sono fissati come segue:
LIMITI MASSIMI DI APERTURA E CHIUSURA
Fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli 2 e 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
OBBLIGO DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE
Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 3, la chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata è così articolata:
a) - gli esercizi di commercio che effettuano la vendita al dettaglio prevalentemente del settore alimentare osservano detto obbligo di chiusura il GIOVEDI’ pomeriggio dalle ore tredici e trenta (13:30) alle ore ventidue (22:00)
b) - gli esercizi di commercio che effettuano la vendita al dettaglio prevalentemente del settore non alimentare (diversi da quelli sub successiva lett. c) osservano detto obbligo di chiusura il LUNEDI’ mattina, dalle ore sette (07:00) alle ore tredici e trenta (13:30).
c) - gli esercizi di commercio che effettuano la vendita al dettaglio prevalentemente di articoli tecnici e beni strumentali (prodotti destinati all’agricoltura, al commercio, all’industria, all’edilizia e all’artigianato) osservano detto obbligo di chiusura, nelle ore pomeridiane del SABATO, dalle quattordici e trenta (14:30) alle ventidue (22:00).
E’ tuttavia consentito ai singoli negozi di cui alla precedente lett. c) ed agli esercizi di vicinato di pescheria, di effettuare la chiusura infrasettimanale il LUNEDI’ mattina, dalle ore sette (07:00) alle ore tredici e trenta (13:30).
SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE
L’obbligo di chiusura infrasettimanale previsto dall’articolo che precede:
1) - è sempre sospeso:
a) - quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica;
b) - dall’1 dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo;
c) - nelle settimane in cui cadono le ricorrenze del Giovedì Grasso e del Martedì Grasso;
d) - nella settimana che precede la Pasqua;
2) - può essere sospeso:
a) - in occasione di ricorrenze e festività tipicamente locali, che interessino l’intero territorio comunale e che comportino un apprezzabile concorso di persone. Tale sospensione può essere determinata dal Sindaco, sentite le Organizzazioni di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le quali vengono convocate con comunicazione da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dei lavori del tavolo di consultazione;
b) - durante lo svolgimento di manifestazioni, sagre, feste di quartiere e simili, limitatamente al periodo, all’orario ed alla zona interessata, previa osservanza della procedura di cui al n. 2, lett. a), secondo periodo, del presente articolo.
c) - durante un numero non superiore ad altre quattro settimane nel corso dell’anno oltre a quelle già previste o prevedibili ai sensi delle disposizioni di cui al precedente numero 1, lett. a), b), c) e d) del presente articolo. Tale sospensione può essere disposta, anno per anno, dal Sindaco, in considerazione di periodi o circostanze o particolari concomitanze in cui è presumibile un aumento della domanda o dei consumi dei prodotti posti in vendita, previa osservanza della procedura di cui al n. 2, lett. a), secondo periodo, del presente articolo. In questa ipotesi, tuttavia, la comunicazione alle organizzazioni od associazioni locali viene, di regola, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dei lavori del tavolo di consultazione.
GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.
Sono considerati giorni festivi i seguenti:- 1° gennaio;
- 24 aprile (Lunedì dell’Angelo);
- 1° maggio;
- 15 agosto;
- 25 e 26 dicembre.
DEROGHE ALL’OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE O FESTIVA
Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, sull’intero territorio comunale, hanno facoltà di derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva nel corso del mese di dicembre di ogni anno nonché nei seguenti ulteriori otto giorni domenicali o festivi:
1) – Domenica 16 aprile;2) – Domenica 21 maggio;
3) – Domenica 4 giugno (Fiera dell’Ascensione);
4) – Mercoledì 16 agosto (Festa del Santo Patrono);
5) – Domenica 22 ottobre (Fiera della Ricalata);
6) – Mercoledì 1° novembre;
7) – Sabato 6 gennaio 2001;
8) - Domenica 18 marzo 2001.
In occasione delle festività del 23 - 24 - 25 aprile 2000, gli esercizi di commercio che effettuano la vendita al dettaglio prevalentemente del settore alimentare, devono garantire l’apertura al pubblico la mattina del giorno MARTEDI’ 25 APRILE.
LIMITAZIONI ORARIE NEI CASI DI DEROGHE
Quando ricorrono i casi di sospensione dell’obbligo di chiusura infrasettimanale di mezza giornata previsti ai sensi dei numeri 1 e 2 del precedente articolo 3 nonché nei giorni domenicali e festivi individuati ai sensi del precedente articolo 5, l’apertura e la chiusura dell’esercizio può essere effettuata esclusivamente nel rispetto dei divieti imposti dall’art. 1 del presente provvedimento.
OBBLIGO DI APERTURA IN OCCASIONE DI PIU’ DI DUE FESTIVITA’ CONSECUTIVE
In occasione di più di due festività consecutive i singoli esercizi commerciali del settore alimentare devono garantire l’apertura al pubblico per un numero di ore non inferiore a cinque, le quali devono essere liberamente determinate dall’esercente effettuando l’apertura non prima delle ore sette e la chiusura non oltre le ore quattordici e trenta del primo o terzo giorno domenicale o festivo, da stabilirsi sentite le Organizzazioni di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le quali, di regola, vengono convocate con comunicazione da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dei lavori del tavolo di consultazione.
ORARIO NOTTURNO
Il Sindaco può autorizzare l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un numero limitato di esercizi di vicinato, su richiesta da parte dell’esercente.
Tali autorizzazioni sono circoscritte solo per gli esercizi siti in Corso della Repubblica.
OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI
L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
DISPOSIZIONI SPECIALI
Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi, ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
AMBITO DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE
Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano:
a) a quelle attività e a quei soggetti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e che sono elencati dalle lettere dalla a) alla m) dell’art.4, comma 2, dello stesso;
b) alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, di cui al Titolo X (artt. 27-30) del decreto legislativo 114/98, per le quali all’art. 28, comma 12, del medesimo è precisato che "le regioni determinano gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi";
c) alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché alle altre attività che restano escluse dal campo di applicazione del D.lgs. 114/98 e dalla Legge Regionale n.33/99 o che comunque non sono assoggettate alla disciplina prevista dagli artt. 11 e 13 del decreto legislativo stesso.
SANZIONI
Ai contravventori si applicano le sanzioni previste dalla legge.
La presente ordinanza diviene esecutiva da domenica 16 aprile 2000.
Il Comando della Polizia Municipale è incaricato del controllo sull’osservanza della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale lì 31 marzo 2000
IL SINDACO
Dott. Mauro Carturan