COMUNE di CISTERNA DI LATINA
Medaglia d'argento al Valor Civile
ORDINANZA N. 108 DEL 15 giugno 2000
DEROGA TEMPORANEA ALL’OBBLIGO DELLA CHIUSURA SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
I L S I N D A C O
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alle attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Visto l’art. 54, lett. d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce ai Comuni le funzioni relative alla fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
Vista la legge della Regione Lazio 12 agosto 1978, n. 40, relativa ai criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di somministrazione, vendita e consumo di alimenti e bevande;
Vista la legge 1 giugno 1971, n. 425 ed in particolare l’art. 7 della stessa;
Considerato il preminente interesse della collettività alla continuità ed effettiva fruibilità del peculiare, utile ed importante servizio reso dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e valutata, quindi, l’esigenza dei consumatori ad usufruire del servizio commerciale con facilità e continuità nonché in modo tale da conseguire l’economicità del servizio distributivo per effetto di una maggiore concorrenza fra gli operatori;
Tenuto conto che è dato di comune esperienza che - soprattutto nei mesi estivi - si verificano apprezzabili fenomeni turistici e si registra un notevole flusso di persone che transitano attraverso il territorio comunale e considerato altresì che la intrinseca vocazione turistica dello stesso rappresenta una potenziale risorsa economica che non può essere dispersa ma deve essere valorizzata e sfruttata;
Considerati, altresì, gli interessi economici delle aziende operanti nel settore di cui trattasi;
Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra esposto, si rende necessario concedere una deroga temporanea all’obbligo di chiusura settimanale degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prevista dalla succitata legge 1 giugno 1971, n. 425;
O R D I N A
è data facoltà agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 5, lett. a) e b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, di derogare all’obbligo della chiusura settimanale previsto dalla legge 1 giugno 1971, n. 425, per il periodo di LUGLIO E AGOSTO.
ESERCIZI DI TIPO A)
ESERCIZI DI TIPO B)
Dalla Residenza Municipale, 15 giugno 2000
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L’ASSESSORE AL COMMERCIO Geom. Gabriella GIANNETTI |
IL SINDACO Dott. Mauro CARTURAN |