COMUNE di CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'argento al Valor Civile

 

ORDINANZA N. 108 DEL 15 giugno 2000

DEROGA TEMPORANEA ALL’OBBLIGO DELLA CHIUSURA SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

I L S I N D A C O

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alle attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visto l’art. 54, lett. d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce ai Comuni le funzioni relative alla fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

Vista la legge della Regione Lazio 12 agosto 1978, n. 40, relativa ai criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di somministrazione, vendita e consumo di alimenti e bevande;

Vista la legge 1 giugno 1971, n. 425 ed in particolare l’art. 7 della stessa;

Considerato il preminente interesse della collettività alla continuità ed effettiva fruibilità del peculiare, utile ed importante servizio reso dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e valutata, quindi, l’esigenza dei consumatori ad usufruire del servizio commerciale con facilità e continuità nonché in modo tale da conseguire l’economicità del servizio distributivo per effetto di una maggiore concorrenza fra gli operatori;

Tenuto conto che è dato di comune esperienza che - soprattutto nei mesi estivi - si verificano apprezzabili fenomeni turistici e si registra un notevole flusso di persone che transitano attraverso il territorio comunale e considerato altresì che la intrinseca vocazione turistica dello stesso rappresenta una potenziale risorsa economica che non può essere dispersa ma deve essere valorizzata e sfruttata;

Considerati, altresì, gli interessi economici delle aziende operanti nel settore di cui trattasi;

Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra esposto, si rende necessario concedere una deroga temporanea all’obbligo di chiusura settimanale degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prevista dalla succitata legge 1 giugno 1971, n. 425;

O R D I N A

è data facoltà agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 5, lett. a) e b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, di derogare all’obbligo della chiusura settimanale previsto dalla legge 1 giugno 1971, n. 425, per il periodo di LUGLIO E AGOSTO.

ESERCIZI DI TIPO A)

ESERCIZI DI TIPO B)

 

Dalla Residenza Municipale, 15 giugno 2000

 L’ASSESSORE AL COMMERCIO

Geom. Gabriella GIANNETTI

 

IL SINDACO

Dott. Mauro CARTURAN