COMUNE di CISTERNA DI LATINA
Medaglia d'argento al Valor Civile
N. 111 DEL 22 GIUGNO 2000
OGGETTO: DEROGA ALL’OBBLIGO DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO.
IL SINDACO
Considerato l’art.11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;
Considerato l’art.31 della legge regionale 18 novembre 1999 n.33;
Considerato l’art.36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n,142;
Tenuto conto di quanto disposto dall’art.18, comma 1, del decreto ministeriale 4 giugno 1993 n.248;
Considerato il preminente interesse della collettività alla continuità ed effettiva fruibilità del peculiare, utile ed importante servizio reso dagli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e valutata, quindi, l’esigenza dei consumatori ad usufruire del servizio commerciale con facilità e continuità nonché in modo tale da conseguire l’economicità del servizio distributivo per effetto di una maggiore concorrenza fra gli operatori;
Tenuto conto che è dato di comune esperienza che - soprattutto nei mesi estivi – si verificano apprezzabili fenomeni turistici e si registra un notevole flusso di persone che transitano attraverso il territorio comunale e considerato altresì che la intrinseca vocazione turistica dello stesso rappresenta una potenziale risorsa economica che non può essere dispersa ma deve essere valorizzata e sfruttata;
Sentite al riguardo le Organizzazioni od Associazioni locali delle imprese del commercio per tramite dei rappresentanti o delegati della CONFESERCENTI e della ASCOM e considerato il parere favorevole reso dalle stesse in relazione allo schema di provvedimento conferme alla presente ordinanza;
Ritenuto opportuno, anche alla luce di quanto sopra esposto, accogliere il parere favorevole espresso dalle stesse;
Considerati, altresì, gli interessi economici delle aziende operanti nel settore di cui trattasi;
ORDINA
Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, sull’intero territorio comunale, hanno facoltà di derogare all’obbligo di chiusura infrasettimanale nei mesi di LUGLIO E AGOSTO:
In detto giorno gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere:
Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.
Ordina a chiunque spetti osservarla e far osservare questo provvedimento.
Dalla residenza municipale, 22 giugno 2000
L’ASSESSORE AL COMMERCIO IL SINDACO
Geom. Gabriella GIANNETTI Dott. Mauro CARTURAN