Ordinanza n. 69 del 9 maggio 2000

OGGETTO: OBBLIGO DI CONFERIMENTO IN SACCHI DEI RIFIUTI SECCHI E UMIDI DI ORIGINE MERCATALE, A CARICO DEGLI OPERATORI DEI MERCATI SETTIMANALI ORTOFRUTTICOLI E DI GENERI VARI (mercato ortofrutticolo e di generi vari nel centro cittadino e in zona Cisterna Vecchia nella mattinata del mercoledì; mercato ortofrutticolo in zona Cisterna Vecchia nella mattinata del sabato; mercato ortofrutticolo e di generi vari a Piazza La Malfa – quartiere S. Valentino nella mattinata del venerdì)

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 22/97 in materia di rifiuti con particolare riguardo ai seguenti articoli:

art. 14 comma 1 che sancisce il divieto di abbandono dei rifiuti;

art. 50 comma 1 che stabilisce che a chi viola tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lit. 50.000 a lit. 300.000;

Visto il D.Lgs. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni che definisce le competenze del Sindaco in materia di tutela igienico-sanitaria;

Tenuto conto che l’abbandono incontrollato dei rifiuti umidi (organici) e secchi sul selciato stradale e sui marciapiedi comporta la necessità per questo Ente di sostenere rilevanti costi per gli interventi di pulizia delle aree di mercato;

Considerato che eventuali avverse condizioni atmosferiche (vento) comportano il rischio di uno spandimento dei rifiuti nelle strade vicine prima dell’intervento degli operatori del servizio N.U.;

Considerata la preminente necessità della tutela della salute pubblica e della salubrità delle strade e piazze cittadine;

Considerato che l’AL.CO. s.r.l., affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ha dato la sua disponibilità a fornire idonei sacchi e a distribuirli durante le ore di svolgimento dei mercati;

ORDINA

a tutti gli operatori dei mercati settimanali ortofrutticolo e di generi vari di non abbandonare i rifiuti sul selciato stradale e sui marciapiedi e di raccoglierli all’interno di sacchi impermeabili, resistenti all’acqua, forniti gratuitamente e distribuiti da personale addetto durante le ore di svolgimento del mercato, da disporre chiusi lungo il bordo stradale all’interno dell’area di mercato in posizione tale da non intralciare il transito dei pedoni e dei mezzi di raccolta;

AVVERTE

Che chi contravviene alle disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa da lit. 50.000 a lit. 300.000 ai sensi degli artt. 14 comma 1 e 50 comma 1 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche;

DISPONE

Che il Comando VV.UU. di questo Comune provveda ad un’attenta verifica del rispetto della presente ordinanza applicando ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità le sanzioni pecuniarie previste dalle normative vigenti;

che la presente sia resa pubblica mediante affissione stradale e, per 60 giorni, all’Albo Pretorio di questo Comune;

RAMMENTA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL SINDACO

DOTT. MAURO CARTURAN