Ordinanza n.17
del 10 febbraio 2000
Oggetto:
Deroga all’obbligo di chiusura infrasettimanale in occasione della ricorrenza
dei festeggiamenti del San Valentino.
I L S I N
D A C O
- Considerato l’art.11
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante "Riforma delle
disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’art.4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n.59" (S.O. N.80/L alla G.U. 24 aprile 1998,
n.95);
- Considerato l’art.36,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142;
- Tenuto conto di quanto
disposto dall’art.18, comma 1, del decreto ministeriale 4 giugno 1993 n.248;
- Considerato il preminente
interesse della collettività alla continuità ed effettiva fruibilità
del peculiare, utile ed importante servizio reso dagli esercizi di vendita
al dettaglio in sede fissa e valutata, quindi, l’esigenza dei consumatori
ad usufruire del servizio commerciale con facilità e continuità
nonché in modo tale da conseguire l’economicità del servizio
distributivo per effetto di una maggiore concorrenza fra gli operatori;
- Tenuto conto che la ricorrenza
di cui trattasi, interessa l’intero territorio nazionale e rappresenta una
potenziale risorsa economica che non può essere dispersa ma deve essere
valorizzata e sfruttata;
- Ravvisata, pertanto la
necessità di procedere alla adozione di un provvedimento di deroga
all’obbligo di chiusura infrasettimanale degli esercizi di vendita al dettaglio
come stabilito dall’art.3, lett.c dell’ordinanza del Commissario Straordinario
n.66 del 27 aprile 1999 concernente orari di apertura e chiusura degli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio;
- Sentite al riguardo le
Organizzazioni od Associazioni locali delle imprese del commercio per tramite
dei rappresentanti o delegati della CONFESERCENTI e della ASCOM e considerato
il parere favorevole reso dalle stesse in relazione allo schema di provvedimento
conforme alla presente ordinanza;
- Ritenuto opportuno, anche
alla luce di quanto sopra esposto, accogliere il parere favorevole espresso
dalle stesse;
- Considerati, altresì,
gli interessi economici delle aziende operanti nel settore di cui trattasi;
O R D I N
A
- che tutti gli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio, sull’intero territorio comunale, hanno
facoltà di derogare all’obbligo di chiusura infrasettimanale di lunedì
14 febbraio 2000.
- In detto giorno gli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle
ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può
liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio
non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
- Il presente provvedimento
è immediatamente eseguibile.
- Ordina a chiunque spetti
osservarla e far osservare questo provvedimento.
- Resta salvo il diritto
dei lavoratori al rispetto dei limiti di orario previsti dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Dalla residenza
municipale 10 febbraio 2000