Ordinanze

ORDINANZA N. 118  DEL 14.06.2001

PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI – DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITA’ E PERIODO DI ALLERTA – PRESCRIZIONI E DIVIETI


IL SINDACO
  • Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l’intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell’estate e dell’autunno quando massimo è il rischio;
  • Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giungo 1931, n. 773;
  • Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.
  • Viste le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.1.1966;
  • Preso atto che la Regione Lazio ha individuato il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarando la stato di grave pericolosità;
  • Viste le disposizioni statali e regionali vigenti in materia e le relative istruzioni;
  • Visto l’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all’art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contigibili ed urgenti per la prevenzione e l’eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
  • Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela dell’ambiente e a salvaguardia dell’incolumità pubblica;
O R D I N A
  1. Lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi sul territorio comunale, dichiarando lo stato di allerta dal 15 giugno 2001 al 17 settembre 2001;
  2. A tutti gli enti ed ai privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:
  • perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano, foglie secche e/o altro materiale combustibile di:
  1. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
  2. terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
  3. terreni incolti.
  • ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.9.1974 n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
  • ripulitura da parte degli enti interessati (ENAS/ANAS, FS S.p.A., amministrazione provinciale, ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.9.1974 n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;
  • graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10-20 metri di profondità (poiché il governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo).
I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.

  1. Durante la stagione estiva e autunnale è proibita l’accensione delle stoppie nelle vicinanze di boschi, siepi, magazzini o depositi di cereali o di altro materiale combustibile o infiammabile e comunque su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti. Al di fuori di tali periodi chiunque abbia acceso il fuoco dovrà provvedere a stabilire preventivamente speciali mezzi di arresto del fuoco assistendo personalmente alla sua evoluzione avvalendosi della collaborazione di un numero congruo di persone. Nelle stesse aree, durante la stagione estiva e autunnale è inoltre vietato fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo. Per "abbruciamenti per intervento di previsione antincendio autorizzato" si intendono quelli per i quali è stata inoltrata domanda al Comando Stazione C.F.S. competente per territorio e per i quali non è stato formalmente opposto un rifiuto entro cinque giorni.
  2. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comando VV.UU. (tel. 069699029) o al Comando dell’Arma dei Carabinieri (tel. 112 oppure 069699002) o ai Vigili del Fuoco (tel. 115) o al Corpo Forestale (tel. 1515).
  3. I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare trebbie od altre macchine agricole hanno l’obbligo, durante l’utilizzo della macchina, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville;
  4. Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
  5. Alle Forze dell’Ordine sono demandati i compiti di controllo e verifica;>
  6. Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell’art. 117 della Legge di P.S.
Copia della presente è inviata è resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti.

IL SINDACO Dott. MAURO CARTURAN