Ordinanze

ORDINANZA N. 117 del 13.06.2001
MANUTENZIONE DELLE SIEPI, DELLE CUNETTE E DELLE AREE INCOLTE


IL SINDACO Ravvisata la necessità di provvedere alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali, nonché alla radicale pulizia delle cunette necessaria allo smaltimento delle acque meteoriche, stante inoltre l’imminenza della stagione estiva siccitosa, in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi o per autocombustione; Visti gli articoli 29, 30, 31 e 32 del Codice della Strada, approvato con D.L. del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni,
ORDINA

ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all’interno del centro urbano, di provvedere, nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della presente, all’esecuzione dei sottoelencati lavori:
  1. di provvedere alla pulitura delle aree lasciate abbandonate, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti varie e da ogni qualsiasi tipo di materiale in grado di poter bruciare;
  2. di sistemare le siepi e le ripe dei fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile e l’ingombro delle cunette stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente ad evitare incendi nonché a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche diluviali;
  3. di sistemare le siepi ed i reticolati di recinzioni ad una distanza non inferiore ai 50 centimetri dal ciglio interno delle cunette stradali, provvedendo all’allontanamento del materiale di risulta e lasciando pulita la sede stradale e le cunette;
  4. di provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, quando per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere, sul piano stradale, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie nonché detriti, pietrisco e fanghiglia, provenienti da stradoni o passaggi privati;
Qualora i proprietari possessori di terreni, non provvedano ad eseguire i lavori di cui sopra, sarà emessa a loro carico ingiunzione per l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.
Essi saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza e per l’inosservanza delle presente ordinanza o delle prescrizioni impartire.
In caso di inottemperanza di provvederà d’ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 200.000 a £. 800.000 come previsti dall’art. 29 del D.L. 30.04.1992, n. 285.-
La presente ordinanza viene notificata:
  • al Comando Vigili Urbani per quanto di competenza;
  • all’Ufficio Segreteria del Sindaco affinché ne dia massima diffusione attraverso i vari mezzi di comunicazione e provveda all’affissione della stessa in tutto il territorio comunale.
Il Sindaco Dott. Mauro Carturan