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ORDINANZA N. 117 del 13.06.2001
MANUTENZIONE DELLE SIEPI, DELLE CUNETTE E DELLE AREE INCOLTE
IL SINDACO
Ravvisata la necessità di provvedere
alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali,
nonché alla radicale pulizia delle cunette necessaria allo smaltimento delle
acque meteoriche, stante inoltre l’imminenza della stagione estiva siccitosa, in
cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi o per
autocombustione;
Visti gli articoli 29, 30, 31 e 32 del
Codice della Strada, approvato con D.L. del 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni,
ORDINA
ai proprietari dei terreni posti
frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all’interno
del centro urbano, di provvedere, nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione
della presente, all’esecuzione dei sottoelencati lavori:
- di provvedere alla pulitura delle aree lasciate
abbandonate, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti varie e da
ogni qualsiasi tipo di materiale in grado di poter bruciare;
- di sistemare le siepi e le ripe dei fondi in modo
da evitare il restringimento del piano viabile e l’ingombro delle cunette
stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente ad evitare incendi
nonché a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche diluviali;
- di sistemare le siepi ed i reticolati di
recinzioni ad una distanza non inferiore ai 50 centimetri dal ciglio interno
delle cunette stradali, provvedendo all’allontanamento del materiale di
risulta e lasciando pulita la sede stradale e le cunette;
- di provvedere alla rimozione nel più breve tempo
possibile, quando per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi altra
causa vengano a cadere, sul piano stradale, alberi piantati nei terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie nonché detriti, pietrisco e
fanghiglia, provenienti da stradoni o passaggi privati;
Qualora i proprietari possessori di
terreni, non provvedano ad eseguire i lavori di cui sopra, sarà emessa a loro
carico ingiunzione per l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento
delle finalità sopra elencate.
Essi saranno ritenuti responsabili di
eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza
e per l’inosservanza delle presente ordinanza o delle prescrizioni
impartire.
In caso di inottemperanza di provvederà
d’ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
Le violazioni alla presente ordinanza
comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 200.000 a
£. 800.000 come previsti dall’art. 29 del D.L. 30.04.1992, n. 285.-
La presente ordinanza viene
notificata:
- al Comando Vigili Urbani per quanto di
competenza;
- all’Ufficio Segreteria del Sindaco affinché ne dia
massima diffusione attraverso i vari mezzi di comunicazione e provveda
all’affissione della stessa in tutto il territorio comunale.
Il Sindaco Dott. Mauro Carturan
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